Sistema edilizio e processo edilizio

Il sistema edilizio è un insieme di elementi destinati alla modifica dell’ambiente in cui vive l’uomo con l'intento di soddisfare parte dei sui bisogni fondamentali (fisiologici, di sicurezza e di appartenenza).

Il sistema edilizio è anche organismo edilizio (UNI 10838) inteso come l'insieme strutturato di elementi spaziali (sistema ambientale) e di elementi tecnici (sistema tecnologico), interni ed esterni, pertinenti all’edificio, caratterizzati dalle loro funzioni e dalle loro relazioni reciproche.

 

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Il Giornale dei lavori

Il giornale dei lavori è una sorta di “diario” del cantiere: suo scopo è avere e conservare traccia delle modalità con cui procedono i lavori, del numero e delle presenze degli operai e delle attrezzature impiegate, nonché di tutto quanto incide sui lavori stessi. Il giornale è previsto sia dalle norme sugli appalti pubblici (art. 14, D.M. n. 49 del 2018) che, in generale, dal Testo unico dell’edilizia (art. 66, D.P.R. n. 380 del 2001). 

 

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Codici deontologici professioni tecniche

Le professioni tecniche sono sottoposte alla responsabilità disciplinare da parte dei rispettivi Ordini o Collegi.

Per mezzo di regole, denominati codici deontologici, l'esercizio di una determinata professione viene disciplinato sotto l’aspetto morale e di comportamento nei confronti degli altri professionisti, dei committenti e della società. 

Di seguito si riportano i codici deontologici per le professioni tecniche che in qualche modo hanno attinenza con l’edilizia. 

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Normativa tecnica regionale

Anche le Regioni, si occupano di normare molti aspetti delle attività svolte sul territorio che le delimita. Infatti secondo l’art.117 della Costituzione “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”  ossia tutte le materie che non rientrano tra le seguenti: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

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Normativa tecnica fondamentale per l'edilizia

Molte norme del nostro ordinamento giuridico, sebbene siano indirizzate al cittadino, sono “utilizzabili” per la loro complessità interpretative ed applicativa esclusivamente da specialisti (tecnici legali). Di fatto il cittadino non sa in cosa consistono, a volta neppure per grandi linee, le norme tecniche che regolano la sua vita (ovvero l’organizzazione e il funzionamento di parte della società in cui vive); e così si trova a stipulare una polizza senza sapere che cosa è un’assicurazione oppure a costruire o ristrutturare un edificio senza sapere di essere responsabile della sicurezza nei confronti dell’impresa esecutrice, ecc.
Le norme tecniche per l’edilizia riguardano vari ambiti interconnessi tra loro: edilizia privata, edilizia pubblica, norme tecniche strutturali, norme tecniche volontarie, norme tecniche prettamente urbanistiche.

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Consulenza tecnica di parte in edilizia: non solo una perizia

Solitamente i servizi di un tecnico legale si richiedono per risolvere o avere indicazioni su problematiche che non possono essere affrontate e superate senza l’ausilio di un esperto. Al consulente, un tecnico legale che opera in ambito scientifico (architetto, ingegnere, ecc.), viene richiesto di espletare il proprio compito attraverso uno scritto peritale. La perizia della consulenza tecnica di parte è quindi solo un (piccolo) contributo messo a disposizione di coloro che gestiscono la problematica, sia esso un tecnico legale “umanista” (nel senso di persona con formazione non tecnico-scientifica specifica come l’avvocato, il direttore responsabile di una società, ecc.) che lo stesso committente. La consulenza tecnica di parte nel contenzioso, ma anche per ogni altra vicenda che interessi l’ambito legale (mediazione, pre-contenzioso, contestazioni, verifiche tecniche sull’applicazione delle norme, pareri e soluzioni tecniche a problematiche legali insorte su questioni edili, attività peritale assicurativa, ecc.), è ben altro: essa coinvolge il consulente (c.d. tecnico legale “scienziato” ossia persona con formazione tecnico-scientifica specifica) in ogni fase della problematica insorta e non si limita alla sola presentazione di una perizia ma ha lo scopo di rispondere compiutamente oltre alle questione tecniche iniziali anche a quelle che possono insorgere nel corso della vicenda.

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Definizione tecnico-legale di difetti, vizi, difformità ed anomalie

Per difetto comunemente ci si riferisce ad una mancanza (scarsità, insufficienza, imperfezione); in termini tecnico-legali il difetto, relativo a cose materiali, è una carenza funzionale o di godimento che diminuisce il valore della cosa stessa o la sua durata.


Per vizio (materiale) comunemente ci si riferisce ad una imperfezione (difetto, errore); in termini tecnico-legali il vizio, relativo a cose materiali, è una carenza di qualità o una modalità esecutiva non conforme alla regola d’arte.

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Il giorno che la terra tremò

Nessun evento naturale è più spaventoso di un terremoto. Un uragano annuncia il suo arrivo con il cielo che si rabbuia, la velocità del vento che cresce e la pioggia, segni che diventano sempre più evidenti all’avvicinarsi della tempesta. Un pennacchio di gas infuocato e nubi spesse fanno presagire l'eruzione di un vulcano. In risposta a ciò che vede e a ciò che sente, la gente spesso ha tempo di prepararsi per il colpo. Ma un terremoto colpisce all'improvviso, senza avvertimento. Forse ci può essere uno scuotimento e uno schianto secco al cadere di oggetti instabili, ma poi 1'edificio trema al muoversi della terra, sbilanciando la solida fondazione che ci aspettiamo sia terraferma. I movimenti distruttivi sono ovunque in meno di un minuto, e si lasciano dietro solo sogni spezzati e strutture infrante.

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Liquidazione spettanze C.T.U.: calcolo onorario per le sintetiche valutazioni alle osservazioni

La liquidazione delle spese per CTU avviene secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese della giustizia”e s.m.i., dal D.M. Giustizia 30.05.2002 e dall’art. 4 della Legge 319/1980. Con l’art.46 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 vengono apportate modifiche all’art.195 del codice di procedura civile stabilendo che: «la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». Con il cosiddetto “nuovo rito”, la precedente procedura, che distingueva nettamente tra relazione del c.t.u. e note critiche (chiarimenti o meglio “sintetica valutazione delle osservazioni”) con vari passaggi intermedi in aula, è stata modificata per semplificare e velocizzare l’iter processuale.

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Un decalogo per C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio)

1) Il Ctu non è il giudice.
Per quanto possa parere ovvio, è da questo principio basilare che si deve partire. Il Ctu non è colui che giudica in ultima analisi, ma è l’ausiliario del giudice, che deve portare a quest’ultimo ausilio nell’accertamento dei fatti per i quali occorre una conoscenza specifica che il giudice non ha.
Da questo principio derivano conseguenze rilevanti. Il Ctu deve innanzitutto fare quello che il giudice gli chiede (rispondere al quesito). Se più ipotesi plausibili gli si prospettano dinanzi, deve nei limiti del possibile svilupparle tutte, certamente libero di esprimere il suo personale avviso a favore dell’una o dell’altra, ma sempre ricordando che chi deve prendere la decisione finale non è lui ma il giudice, e che il suo lavoro ha come scopo non quello di decidere, ma quello di mettere un altro nelle condizioni di decidere a ragion veduta.
2) La consulenza è un giudizio.
Il principio sembra contraddire subito il primo che abbiamo affermato. Se il Ctu non può giudicare, come può la consulenza consistere in un giudizio? In realtà, la consulenza è la integrazione tecnica di un giudizio; o più chiaramente, secondo una celebre definizione del Franchi, “la dichiarazione disinteressata di un soggetto diverso dal giudice, con la quale si pone quest’ultimo in grado di valutare gli elementi di giudizio raccolti per la decisione”.
La consulenza è un mezzo particolare, che tiene un po’ del giudizio (ma dimezzato, perché il Ctu non ha il potere di giudicare) e un po’ della testimonianza (ma il Ctu non è testimone, almeno secondo il nostro ordinamento, nel quale è principio basilare che il testimone possa riferire fatti, ma non esprimere opinioni).

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Il tecnico legale è indispensabile

Il tecnico legale è quella figura professionale in grado di offrire adeguato supporto al cittadino che lo richiede nella interpretazione del sistema giuridico ossia nella realizzazione di tutte quelle attività umane regolamentate.
Un tecnico legale è l’avvocato che fornisce assistenza in giudizio al proprio cliente, il geometra che prepara una pratica catastale su un immobile, è l’architetto che redige un richiesta di autorizzazione all’attività edilizia ecc. E’ un tecnico legale anche l’ingegnere (forense) che consiglia come comportarsi in giudizio o verifica la violazione delle regola dell’arte…
Queste figure tecnico-legali sono necessarie perché le regole che governano la nostra vita sociale sono complesse. Si prenda ad esempio la legge fondamentale della Costituzione italiana (Costituzione della Repubblica Italiana - G.U. n.298 del 27.12.1947).

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L'ingegneria forense (una introduzione)

L'ingegneria forense è la pratica professionale che si esercita nell'ambito dei processi (civili, penali e amministrativi) o in momenti che preludono al processo, oppure ancora nelle vertenze extragiudiziali. Essa ha carattere multidisciplinare (ed, anzi, ingegneristicamente omnidisciplinare) e trae la sua utilità dalle conoscenze scientifiche di base e dalla capacità di analisi critica dell’ingegnere, piuttosto che dalle sue cognizioni specialistiche. In questo ambito, non è la natura dei fatti che viene investigata, ma ha rilievo il metodo di analisi e di valutazione finalizzata a definire un determinato rapporto giuridico o acquisire un elemento di prova in circostanze d'interesse giuridico.
L'ingegneria forense ha dunque carattere applicativo e utilizza le conoscenze ingegneristiche per risolvere i casi legali fornendo all’Autorità giudiziaria (o ad una parte che ne ha interesse) pareri tecnici mediante la perizia e la consulenza tecnica.
Tale attività si può esplicare al di fuori del giudizio o in vista del giudizio (attività stragiudiziale o extragiudiziale), oppure all'interno processo (attività forense propriamente detta).
All'interno del processo, l'ingegnere forense può prestare la sua opera per una delle parti (il pubblico ministero, l’indagato, l'imputato, la parte civile, l'attore, il convenuto) in tal caso la sua è un'attività di consulenza tecnica.

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L'importanza della consulenza tecnica di parte nel contenzioso

La consulenza tecnica di parte nel corso di un contenzioso (ossia quando si fa causa) viene solitamente avviata in presenza di una Consulenza Tecnica di Ufficio (C.T.U.) e quindi con l’esclusivo compito di affiancamento nella consulenza d’ufficio al Consulente nominato dal Giudice.
Sebbene questa rappresenti la prassi si ritiene che il miglior approccio per perseguire gli obiettivi prefissati e per aumentare le probabilità di un esito favorevole, sia quello di servirsi del consulente di parte anche nella fase di preparazione del contenzioso affiancandolo all’operato del difensore, se la nomina riguarda la parte attrice (quella che fa causa). Se, invece, il consulente di parte è nominato dalla parte convenuta (quella che è chiamata in causa) sarebbe auspicabile che questi partecipasse alle strategie difensive sin dall’inizio della difesa in giudizio.

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La scelta del professionista per un committente privato

Ogni committente (privato, ente, imprenditore, società che sia) nella scelta del professionista si comporta in modo estremamente differente. Ad esempio se il committente è un ente pubblico la scelta avverrà sulla base di un bando per l’espletamento di servizi secondo legge e/o secondo connivenze politiche tra rappresentanti della committenza e professionisti.
Se il committente è un privato la scelta del professionista solitamente avviene valutando le sue capacità (il più delle volte apparenti o sconosciute o incomprensibili all’utente non esperto), o l’economicità della prestazione richiesta (quasi sempre un elemento fuorviante) o sulla base di elementi soggettivi (scaturiti “inconsciamente” da elementi oggettivi) attribuiti al professionista dal committente che potremmo riassumere col termine “carisma”.

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Il consulente tecnico di parte nel contenzioso

Il consulente di parte nel contenzioso è quella figura tecnica specializzata che partecipa con continuità all'intera fase preliminare di preparazione alla causa e a parte dell'iter giudiziario, in virtù di quanto stabilito all’art.87 del codice di procedura civile (c.p.c. - Regio Decreto n.1443 del 28.10.1940 e s.m.i.) che consente alla parti in causa di “farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice”. Usualmente il consulente tecnico di parte (abbreviato in c.t.p. o ctp) è indicato, in maniera riduttiva, come "il professionista incaricato dalla parte in causa di assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio”.

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La raccolta scritti STP: presentazione ed informazioni editoriali

In occasione del rinnovo del proprio sito (2016) la Servizi Tecnici Professionali (abbreviato STP o SerTecPro) decide di inserire all’interno del sito www.sertecpro.it un blog tecnico-divulgativo sui temi della professione, sull’attività della stessa STP, sull’informazione relativa a tutti gli ambiti tecnici che riguardano l’edilizia con particolare attenzione all’ingegneria forense.

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